SOSPENSIONE
La sospensione amministrativa della cartella esattoriale.
La sospensione amministrativa della cartella di pagamento è disposta dall'ente creditore, vale a dire il soggetto titolare del credito.
L'ente creditore è diverso a seconda della tipologia del credito richiesto ed è indicato all'interno della cartella (ad esempio: la Regione, l'Amministrazione finanziaria, il Comune, l'INPS, ecc…).
L'ente creditore dispone la sospensione di propria iniziativa ("d'ufficio") o su richiesta del contribuente, nel momento in cui questi presenta la domanda di sgravio.
In tal caso l'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento di sospensione all'Agente della Riscossione, affinchè lo stesso non proceda esecutivamente nei confronti del contribuente.
La sospensione giudiziale della cartella esattoriale.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (Commissione tributaria o Giudice ordinario) su richiesta del contribuente, nel momento in cui questi impugna la cartella ricevuta (sul punto leggi, Come impugnare una cartella esattoriale).
La normativa sul punto prevede che l'atto fiscale ricevuto possa essere sospeso dall'Autorità Giudiziaria in presenza di n. 2 presupposti:
- "fumus boni iuris", cioè le istanze contenute nel ricorso devono apparire verosimilmente fondate;
- "periculum in mora", cioè il danno grave ed irreparbile che subirebbe il contribuente, se l' Agente della Riscossione dovesse agire esecutivamente, ad esempio pignorando i beni del contribuente (sul punto leggi, Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione).
Il contribuente quindi, per ottenere la sospensione giudiziale, deve dimostrare che l'esecuzione della cartella determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Il ricorso, inoltre, deve apparire fondato.
La sospensione della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia della Riscossione.
Vi è poi una terza possibilità, ossia quella di chiedere la sospensione della cartella di pagamento direttamente all'Agente della Riscossione.
Al riguardo si parla di "istanza di sospensione legale".
Nel disciplinare tale istituto giuridico la Legge n. 228/2012, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella di pagamento, prevedendo altresì l'annullamento automatico della cartella esattoriale in caso di mancata risposta entro 220 giorni.
Vediamo meglio nel dettaglio.
Ai sensi della cit. legge il contribuente entro 60 gg dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato la cartella o un altro atto di riscossione (ad esempio, intimazione di pagamento) ha la possibilità di chiedere all'Ader la sospensione della riscossione degli importi di cui all'atto fiscale.
L'istanza di sospensione va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, direttamente allo sportello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione competente o in via telematica.
La sospensione può essere richiesta per i seguenti tassativi motivi, da indicare nell'istanza:
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
All'istanza devono anche essere allegati i documenti dimostrativi delle proprie ragioni (ad esempio, nell'ipotesi n. 5, la ricevuta di pagamento; nell'ipotesi n. 4, la sentenza).
Ricevuta l'istanza, l'Agente della Ricossione sospende immediatamente la riscossione ed entro 10 giorni, trasmette il tutto all'ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, etc.).
L'Ente creditore, a sua volta, entro 60 giorni, comunica al contribuente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata) se la documentazione prodotta è corretta o meno, e dunque se l'istanza può essere accolta o rigettata.
Se vi sono tutti i presupposti ex lege previsti, l'Ente trasmette contestualmente all'Agente della Riscossione il provvedimento di sgravio.
Se invece l'istanza di sospensione legale non può essere accolta, l'Ente comunica al contribuente il rigetto e quindi all'Agente della riscossione di riprendere l'attività di recupero.
E' importante rappresentare che, qualora il contribuente, presentata regolarmente l'istanza come prevista dalle legge, non riceva riscontro entro 220 giorni dalla presentazione della stessa, il credito di cui è stata chiesta la sospensione, viene annullato di diritto. Dunque, le partite indicate nell'istanza sono ritenute in automatico discaricate dei relativi ruoli.
Facciamo un esempio molto pratico .
Il contribuente riceve una cartella di pagamento per IMU non pagata, di fatto però già saldata dal contribuente tant'è che lo stesso è anche in possesso della relativa ricevuta di pagamento. E' del tutto evidente che, in tal caso, la richiesta del Comune (ente creditore) è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella.
A questo punto il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente oppure presentare istanza di sgravio al Comune. Tuttavia, Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione ad esempio attraverso il pignoramento dello stipendio del contribuente, finché l'ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito.
Se il contribuente si rivolge direttamente all'Agenzia della Riscossione presentando l'istanza di sospensione legale sopra esposta, le procedure di riscossione sono immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l'errore.