SOSPENSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Come sospendere la procedura di riscossione se ritieni che la richiesta di pagamento non sia dovuta, ai sensi dalla Legge n. 228/2012.
Il contribuente presenta la richiesta di sospensione
L'Agenzia sospende la riscossione e invia la richiesta di verifica all'ente creditore
L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo
È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall'ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall'Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
La domanda non è ripetibile e va presentata, pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione.
Fonte ADE INFO Tel. 0332 1647627 www.debitofiscale.it