orario apertura studio 08:30 alle 18:30

SOSPENSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

01.06.2023

Come sospendere la procedura di riscossione se ritieni che la richiesta di pagamento non sia dovuta, ai sensi dalla Legge n. 228/2012.

Il contribuente presenta la richiesta di sospensione

L'Agenzia sospende la riscossione e invia la richiesta di verifica all'ente creditore

L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo

È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall'ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall'Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

La domanda non è ripetibile e va presentata,  pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione.

Fonte ADE  INFO Tel. 0332 1647627  www.debitofiscale.it 


Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia