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saldo e stralcio cartella esattoriale

31.05.2023

saldo e stralcio

La Legge n. 145/2018 ha introdotto il "Saldo e stralcio" delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

Il "Saldo e stralcio" riguarda solo le persone fisiche ed è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La misura agevolativa, oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

I soggetti beneficiari del "Saldo e stralcio"

Riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

I carichi rientranti nel "Saldo e stralcio"

Si tratta esclusivamente dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l'applicabilità al "Saldo e stralcio" è stata subordinata all'approvazione di un'apposita delibera che ciascuna Cassa ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, all'Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Provvedimenti normativi

Per usufruire del "Saldo e stralcio", la Legge n. 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.Il Decreto Legge n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire al "Saldo e stralcio", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

L'agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "Rottamazione- ter" o al "Saldo e stralcio" già presentate entro il 30 aprile 2019.Nell'ambito dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, il Decreto Fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 ha previsto la possibilità di effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021 entro il 14 dicembre 2021.

Successivamente, la Legge di conversione del "Decreto Sostegni-ter" (Legge n. 25/2022) ha ulteriormente modificato i termini, prevedendo la riammissione ai benefici della "Definizione agevolata" effettuando il pagamento entro il:

  • 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell'anno 2020;
  • 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell'anno 2021.

Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si è perfezionata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.I soggetti decaduti dal "Saldo e stralcio" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973

INFO tel. 0332 1647627

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