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NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE TRAMITE PEC

01.06.2023

Notifiche cartelle esattoriali tramite indirizzo e-mail  PEC

L'indirizzo e-mail di posta certificata PEC  è una delle modalità, previste dalla legge, con cui Agenzia delle entrate-Riscossione notifica le cartelle e gli altri atti della riscossione.

Per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, che solitamente sono imprese iscritte nel registro, la notifica viene effettuata all'indirizzo risultante dagli indici nazionali degli indirizzi di posta elettronica certificata 

Per i soggetti non obbligati a disporre della Pec, che possono essere privati cittadini/contribuenti, liberi professioni e altri,  ma che hanno fatto richiesta tramite l'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate: apre una nuova finestra, la notifica viene effettuata all'indirizzo Pec indicato all'atto della richiesta.

Soggetti obbligati per legge a disporre dell'indirizzo PEC

Gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto funzionamento e consultarla regolarmente per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare eventuali atti loro destinati.

In particolare, è opportuno controllare che:

  • l'indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull'indice INI-PEC (inipec.gov.it);
  • l'indirizzo PEC risulti sempre attivo e operativo;
  • la casella non risulti piena e pertanto non riesca a ricevere nuovi messaggi in entrata.

Cosa succede se  l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più attivo ?

Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:

  • il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da InfoCamere;
  • la pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale per la durata di quindici giorni;
  • l'invio al destinatario di una raccomandata senza avviso di ricevimento, quale informativa dell'avvenuta notifica, mediante deposito telematico e senza procedere ad ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui la casella risulti valida ma piena, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo.

Come  verificare se ci sono atti depositati negli ultimi 15 giorni ?

Gli atti notificati sono depositati in formato pdf all'interno dell'area riservata di InfoCamere e sono protetti da password. Per scaricare l'atto e il relativo avviso di deposito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata informativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che attesta l'avvenuto deposito dell'atto.

Una volta scaricato l'atto, per poterlo consultare è necessario disporre di un'apposita password da richiedere:

  • utilizzando la funzione disponibile all'interno dell'area riservata di InfoCamere;
  • accedendo all'area riservata del nostro portale web e inserendo il numero dell'atto depositato riportato nella raccomandata che hai ricevuto;
  • presso i nostri sportelli, compilando l'apposito modello "Richiesta documenti" - pdf.

Soggetti non obbligati a disporre dell'indirizzo PEC

La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata di Agenzia delle entrate.

Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell'indirizzo comunicato.

È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata:

  • di cui si è intestatario;
  • oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado;
  • oppure quello di uno dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Nel el caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l'atto verrà notificato con le modalità "tradizionali" previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

Indirizzi utilizzati per la notifica dei documenti a mezzo PEC

Per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione le Direzioni Regionali di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzano specifici indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Tali indirizzi non sono utilizzabili per richiedere assistenza o per inviare istanze. Per questo tipo di richieste esistono i canali di contatto e i servizi dedicati.


fonte ADE  INFO Tel. 0332 1647627  www.debitofiscale.it 

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