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Fermo amministrativo

26.08.2023

fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è un atto con cui le amministrazioni o gli enti competenti bloccano un bene mobile tramite i concessionari della riscossione al fine di recuperare le somme dovute. È in vigore dal 1973 e coinvolge i veicoli a motore, impedendo al proprietario di utilizzarli fino al pagamento del debito. Durante questo periodo, il veicolo è soggetto a limitazioni come l'impossibilità di circolare, di essere radiato o demolito, ma può essere venduto con un atto di data certa successivo all'iscrizione del fermo. Coloro che circolano con un veicolo sottoposto a fermo incorrono in sanzioni pecuniarie e confisca del mezzo. Se il debito non viene saldato, il concessionario può procedere alla vendita forzata del veicolo.

Per quanto riguarda la natura giuridica del fermo amministrativo, si ritiene che presenti caratteristiche sia di provvedimento amministrativo che di negozio cautelare. È introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 91 bis del DPR 602/73 e consente agli organi competenti e ai concessionari della riscossione di bloccare un bene mobile registrato del debitore inadempiente.

Il fermo amministrativo di solito è conseguenza del mancato pagamento delle cartelle esattoriali, ma può anche derivare da sanzioni relative al codice della strada. La sua funzione è quella di conservare la garanzia patrimoniale, operando come misura cautelare. L'articolo 86 del DPR 602/73 introduce importanti novità, estendendo il fermo a tutti i beni mobili registrati e coinvolgendo anche i soggetti coobbligati.

Successivamente, il Decreto Legislativo 27 aprile 2001 n. 193 ha introdotto ulteriori modifiche al provvedimento, attribuendo direttamente al concessionario della riscossione la competenza per emettere, annullare, revocare o ritirare il fermo amministrativo. Inoltre, il fermo non è più legato al mancato pignoramento, ma è basato sulla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Questa modifica consente al concessionario della riscossione di disporre liberamente del fermo, utilizzando la riscossione coattiva o il fermo amministrativo a propria discrezione.

È importante notare che non ci sono limiti espressamente previsti dalla legge, e quindi il concessionario ha una vasta discrezionalità nella scelta degli strumenti da utilizzare contro il debitore inadempiente.


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