DIFESA TECNICA DEL CONTRIBUENTE
L'assistenza tecnica alla difesa del contribuente è regolata dall'art. 12 del D.Lgs. n° 546/1992. Secondo tale disposizione, è obbligatorio per i contribuenti farsi assistere da un professionista abilitato in caso di controversie tributarie, ad eccezione dei casi di valore inferiore a 3.000 euro.
Gli avvocati, i dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e i consulenti del lavoro sono abilitati a difendere i contribuenti in tutte le controversie tributarie, indipendentemente dalla materia del contenzioso. Gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali possono fornire assistenza tecnica solo per specifiche materie individuate dalla legge.
I professionisti sopra menzionati ottengono l'abilitazione tramite l'iscrizione al relativo albo e non richiedono ulteriori autorizzazioni amministrative.
Esistono anche altri soggetti che possono richiedere un'apposita abilitazione per fornire assistenza tecnica davanti alle Corti di Giustizia Tributaria. Questi includono ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori con determinati requisiti di servizio, soggetti iscritti negli elenchi dei periti e degli esperti tributari, funzionari di associazioni di categoria, dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e delle relative società di servizi.
I soggetti appartenenti a queste categorie possono richiedere l'abilitazione presentando una specifica domanda alla Direzione della Giustizia Tributaria. Una volta ottenuta l'abilitazione, possono fornire assistenza tecnica ai contribuenti nelle Corti di Giustizia Tributaria su tutto il territorio nazionale.
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INFO TEL. 0332 1647627
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