IMPUGNAZIONE
Come impugnare la cartella di pagamento.
Se si ritiene che la cartella esattoriale sia illegittima e l'importo chiesto in pagamento non dovuto, è possibile contestarla tramite:
- Istanza di annullamento in autotutela.
- Ricorso giudiziario.
Quando è possibile impugnare una cartella esattoriale ?!
Esistono diversi motivi per impugnare una cartella di pagamento. Si pensi ad esempio alla carenza di motivazione della cartella per non aver indicato il tasso e il metodo di calcolo degli interessi, oppure ancora ad una richiesta di imposte già versate, oppure ad un' ipotesi di doppia imposizione, ad un vizio di notifica, ecc. Ma il motivo più frequente per impugnare una cartella di pagamento, è sicuramente la prescrizione della cartella esattoriale.
Sorge quindi spontanea la domanda: "quando la cartella esattoriale è prescritta?"
Utilizzando un linguaggio molto semplicistico, possiamo dire che la cartella esattoriale è prescritta quando le somme di pagamento in essa indicate sono "scadute".
Sul punto va detto che i termini di prescrizione variano a seconda del tipo di tributo o sanzione, per cui è stata notificata la cartella stessa. In buona sostanza, per conoscere quando scade una cartella di pagamento, bisogna verificare la natura del debito in essa riportato.
Di seguito indichiamo alcuni esempi:
- multe al Codice della Strada e sanzioni amministrative in generale: il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione;
- bollo auto: il termine di prescrizione è di tre anni. Esso parte dall'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo dovuto (sul punto leggi, Bollo auto non pagato:conseguenze e prescrizione).
- imposte erariali (Irpef, Iva, Irap): per queste, la risposta è un po' più complicata, perché non vi è una norma di legge che disciplina la prescrizione delle imposte erariali. Pertanto la risposta va trovata nell'interpretazione giurisprudenziale. Secondo un primo indirizzo, l'assenza di una norma che stabilisca i termini di prescrizione dei tributi erariali, renderebbe applicabile il termine ordinario decennale. La regola generale prevista dal codice civile, è infatti la seguente: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni". Tuttavia si è sviluppato un indirizzo giurisprudenziale opposto, secondo cui deve ritenersi applicabile anche ai tributi erariali (Irpef, Iva, Irap), così come a quelli locali (Imu, Ici, Tari ecc.), il termine di prescrizione quinquennale, in ragione del fatto che si tratta di somme che devono essere pagate annualmente. Difatti, il codice civile prevede, in via eccezionale, il termine di prescrizione breve di cinque anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha infatti definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Comuni, Regioni, ecc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto i casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. In tal caso la prescrizione è decennale.
Possiamo quindi dire che, se il contribuente (sia esso una persona fisica o una società) riceve una cartella esattoriale oltre i termini sopra indicati, questa potrà dirsi prescritta. Pertanto, il cittadino non sarà tenuto al pagamento dell'importo richiesto, previo provvedimento di annullamento della cartella stessa.