ESTRATTO DI RUOLO
Ruolo ed estratto di ruolo – differenze
Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme dai debitori dovute e viene notificato insieme alla cartella esattoriale
Il ruolo (o iscrizione a ruolo) ha una sua precisa definizione legislativa: si tratta dell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce; nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa debitoria; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione; il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato e con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo, cioè costituisce titolo esecutivo.
Dunque, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore).
In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato viene consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, esso pertanto non solo è atto proprio ed esclusivo dell' ente impositore (mai del concessionario della riscossione), ma, nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività del concessionario, della quale costituisce presupposto indefettibile.
Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e provvede alla notifica della cartella esattoriale al debitore.
La legge indica espressamente tra gli atti impugnabili (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determinato momento del complessivo iter di imposizione e/o riscossione), il ruolo e la cartella di pagamento, e dispone espressamente che la notifica della cartella esattoriale vale anche come notifica del ruolo.
Da quanto fin qui discusso, si evince pertanto che il ruolo è un atto che deve essere notificato e la sua notifica coincide con la notifica della cartella esattoriale. Si evince altresì che il ruolo è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato coincide con quello della notificazione della cartella esattoriale; entro il suddetto termine pertanto il debitore, può impugnare entrambi gli atti (ruolo e cartella esattoriale) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella esattoriale non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, dipendente" dallo stesso.
L'estratto di ruolo è un documento sintetico rilasciato dall'esattore contenente gli estremi della cartella esattoriale
Il documento denominato estratto di ruolo, così come indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. L'estratto di ruolo viene consegnato soltanto su richiesta del debitore e costituisce semplicemente un elaborato informatico formato dall'esattore, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella esattoriale, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (il Consiglio di Stato, peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notifica e degli atti prodromici).
Iscrizione a ruolo ed estratto di ruolo - differenze
Da quanto esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra ruolo (o iscrizione a ruolo) ed estratto di ruolo (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il ruolo è un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione ed è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto contenente una pretesa economica dell'ente impositore); l'estratto di ruolo, invece, è (e resta sempre) solo un documento, un elaborato informatico che indica gli elementi della cartella esattoriale formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.
La non idoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale (quando sia stata notificata validamente la cartella esattoriale) innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l'eventuale contestazione dell'attività certificativa del concessionario in sé considerata, ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell'estratto e quanto risultante dal ruolo, avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell'estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo e non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un annullamento dell'estratto di ruolo.
Tuttavia, è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
La differenza fra ruolo ed estratto di ruolo è stata chiarita dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'ambito della sentenza 19704/15
L'estratto di ruolo è atto impugnabile autonomamente se la cartella esattoriale non è stata correttamente notificata
[section_title title=Le sentenze contraddittorie della Corte di Cassazione sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo - Un po' di storia] L'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria perché costituisce esso stesso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'articolo 19 del decreto legislativo 546/92. Così la Cassazione con l'ordinanza 15946/10 aveva accolto il ricorso di due contribuenti contro il verdetto della commissione tributaria regionale che aveva negato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo seppur in presenza di una cartella esattoriale non notificata. La sezione tributaria del Palazzaccio aveva dato, così', continuità all'orientamento di legittimità ...
Estratto di ruolo di Agenzia delle Entrate - E' impugnabile
L'estratto di ruolo di Equitalia può essere impugnato dal contribuente se, lo stesso, è venuto a conoscenza della cartella esattoriale per la prima volta grazie a questo atto. Si ritiene legittima, infatti, la proposizione del ricorso avverso le cartelle cui gli estratti di ruolo fanno riferimento in assenza della prova della regolare notifica delle relative cartelle. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Ctp di Frosinone con sentenza 65/05/14. L'estratto del ruolo, ovvero il documento contenente il quadro riassuntivo dei debiti che il contribuente ha nei confronti del fisco o degli enti previdenziali, è un atto che può essere impugnato nell'ipotesi ...
Estratto di ruolo - impugnabile se manca la notifica della cartella
La Cassazione, con ordinanza del 3 febbraio 2014 numero 2248, ha ribadito ancora una volta l'ammissibilità del ricorso tributario avverso l'estratto di ruolo, a condizione che la cartella non sia stata notificata (perchè in tal caso il ricorso deve essere proposto avverso la cartella, entro 60 giorni dalla notifica). La Corte richiama i principi già enunciati in una precedente sentenza (Cassazione, sentenza numero 11736/2011), secondo cui il ruolo, ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e ...