ANNULLAMENTO
Cartella esattoriale: Annullamento in autotutela.
L'autotutela è il potere dell'Amministrazione di correggere o annullare (totalmente o parzialmente) i propri atti, laddove questi risultino illegittimi o infondati.
Tale potere spetta allo stesso Ente che ha emanato l'atto, d'ufficio o su richiesta del contribuente. Quest'ultimo quindi, di sua iniziativa, può presentare l'istanza in autotutela, anche senza assistenza di un avvocato.
Tale istanza deve essere redatta in carta semplice specificando, oltre alle generalità del contribuente e dell'Ufficio destinatario, anche gli estremi identificativi dell'atto di cui viene chiesto l'annullamento nonché i motivi per cui lo si ritiene illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte. Tali motivi devono essere adeguatamente documentati.
Una volta presentata, l'istanza verrà esaminata dall'Ufficio che potrà:
- accoglierla e quindi annullare la cartella esattoriale contestata, oppure
- rigettarla e quindi confermare la cartella esattoriale contestata.
A seconda delle contestazioni che si intende muovere, l'istanza di annullamento in autotutela della cartella esattoriale dovrà essere inviata a mezzo Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all' ente creditore ( es. Amministrazione finanziaria, Comune, I.N.P.S., ecc.) oppure all'Agente della Riscossione (ad es. Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Facciamo un esempio.
Il Comune (ente creditore) chiede all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ente della riscossione) di riscuotere la tassa sui rifiuti al contribuente Tizio, il quale quindi riceverà una cartella di pagamento con il tributo in discorso. Tizio è però esentato dal pagamento della tassa sopra indicata. Pertanto, per non pagare la cartella esattoriale ricevuta potrà inviare al Comune un' istanza di annullamento in autotutela per il motivo di cui sopra, ed eventualmente trasmettere la suddetta istanza, solo per conoscenza, all'Ente della Riscossione. Quindi se l'ente creditore annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all'Agenzia delle Entrate – Riscossione lo "sgravio della cartella esattoriale", e cioè l'ordine di annullare il debito. L'ente della riscossione quindi, cancellerà quel tributo dalla cartella e non potrà piu agire nei conforti di Tizio. Se invece l' ente della riscossione non riceve dal Comune lo "sgravio della cartella di pagamento" è obbligato per legge a procedere con la riscossione nei confronti del contribuente.
Cosa fare quindi in caso di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela?
In caso di rigetto dell'istanza in autotutela il contribuente, se ancora in tempo, potrà presentare il ricorso avanti al Giudice competente.
Consigliamo quindi di presentare l'istanza di annullamento in autotutela tempestivamente, poiché non sospende i termini per presentare il ricorso.
Quanto sopra esposto, implica quindi la necessità di proporre il ricorso entro i termini stabiliti dalla legge, nonostante la domanda sia sotto esame da parte dell'Amministrazione Finanziaria.